NOVITA’ FORMAZIONE SICUREZZA SUL LAVORO – D.Lg.146/21: 09/02/2022 SEMINARIO GRATUITO

NOVITA’ FORMAZIONE SICUREZZA SUL LAVORO – D.Lg.146/21: 09/02/2022 SEMINARIO GRATUITO

Novità formazione sicurezza sul lavoro D. Lgs. 81/08

Nuove modalità, obblighi e scadenze formazione salute e sicurezza lavoro per

datore lavoro e preposti entro 30 giugno 2022

 

Conversione in legge del decreto legge 146/2021 del 21 ottobre 2021 recante modifiche alla formazione sulla sicurezza D. Lgs. 81/2008 per datore di lavoro e preposti.

Le modifiche dell’art. 37 introducono l’obbligo della formazione per il datore di lavoro anche in caso non ricopra direttamente il ruolo di RSPP (in modifica a quanto ad oggi in essere dal D.Lgs. 626/1994 che ne esonerava dalla formazione i datori di lavoro).

L’individuazione della durata e dei contenuti minimi formativi, rivolta a tutti i soggetti che devono attenersi all’obbligo formativo in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, vengono demandate ad un nuovo accordo Stato-Regioni entro la data del 30 giugno 2022.

Sono demandati anche l’individuazione delle modalità obbligatorie di verifica finale di apprendimento dei discenti, per percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori su salute e sicurezza sul lavoro, e verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Preposti formazione sicurezza lavoro e attività di vigilanza

Il nuovo comma 7.ter introdotto con il maxiemendamento al D.lgs. 81/08 prevede che “per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute, con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”.

Viene modificata la lettera a), comma 1, dell’art. 19 secondo cui il preposto alla sicurezza sovraintente e vigila sull’osservanza dei singoli lavoratori:

  • ai loro obblighi di legge,
  • alle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro
  • all’uso dei mezzi di protezione collettivi
  • all’uso dei dispositivi di protezione individuale messi a disposizione

nel caso caso di rilevazione di non conformità comportamentali, in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, il preposto interviene per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza.
Se vi fosse mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompe l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti.

Con riferimento alla figura dei preposti la nuova legge prevede un comma aggiuntivo all’art.18 sugli obblighi del datore di lavoro. Si indica che il datore di lavoro deve “individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19”.

Trattandosi di compiti aggiuntivi alla propria mansione e facente capo alla vigilanza si prevede che contratti e accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività indicate nel testo di legge.

La legge prevede che nello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto della sicurezza.

SEMINARIO GRATUITO ON LINE IL

9 FEBBRAIO 2022 ORE 17,30 – 19,30

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