USO SICURO DEI DIISOCIANATI: NOVITA’ DAL REACH

USO SICURO DEI DIISOCIANATI: NOVITA’ DAL REACH

REGOLAMENTO (UE) 2020/1149 modifica dell’allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006

ATTENZIONE!

CARROZZIERI, FALEGNAMI, IMPIANTISTI, EDILI, DIPINTORI, SERRAMENTISTI, LAVORATORI NELLE PRODUZIONI DI MATERIE PLASTICHE E PRODUZIONE IMBOTTITURE

Dal 24 agosto 2023 la possibilità di impiegare per l’uso industriale e professionale, sostanze e miscele a base di diisocianati (con concentrazione singola o combinata ≥ 0,1 % in peso), è consentita esclusivamente ai lavoratori (lavoratori autonomi compresi) che sono in possesso di una formazione adeguata che dovrà essere rinnovata con cadenza almeno quinquennale.

Per «utilizzatori industriali e professionali» si intendono i lavoratori e i lavoratori autonomi che manipolano diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali o sono incaricati della supervisione di tali compiti.

I prodotti che possono contenere diisocianati sono moltissimi, in particolare tutti i composti poliuretanici che possono essere presenti in resine bicomponenti, adesivi, sigillanti, rivestimenti, schiume, vernici e pitture.

La formazione comprende istruzioni per il controllo dell’esposizione ai diisocianati per via cutanea e per inalazione sul luogo di lavoro, fatti salvi gli eventuali valori limite nazionali di esposizione professionale o altre misure di gestione dei rischi adeguate a livello nazionale.

Elementi di formazione:

A) Formazione generale, anche on line, (durata 2 ore), riguardante:

— chimica dei diisocianati; — pericoli di tossicità (compresa tossicità acuta); — esposizione ai diisocianati; — valori limite di esposizione professionale; — modalità di sviluppo della sensibilizzazione; — odore come segnale di pericolo; — importanza della volatilità per il rischio; — viscosità, temperatura e peso molecolare dei diisocianati; — igiene personale; — attrezzature di protezione individuale necessarie, comprese le istruzioni pratiche per il loro uso corretto e le loro limitazioni; — rischio di esposizione per contatto cutaneo e per inalazione; — rischio connesso al processo di applicazione utilizzato; — sistema di protezione della pelle e delle vie respiratorie; — ventilazione; — pulizia, fuoriuscite, manutenzione; — smaltimento di imballaggi vuoti; — protezione degli astanti; — individuazione delle fasi critiche di manipolazione; — sistemi di codici nazionali specifici (se pertinente); — sicurezza basata sui comportamenti (behaviour-based); — certificazione o prova documentale del completamento della formazione con esito positivo;

destinatari: per tutti gli usi industriali e professionali.

B) Formazione di livello intermedio, anche on line, (durata 2 ore),riguardante:

— ulteriori aspetti basati sui comportamenti (behaviour-based); — manutenzione; — gestione dei cambiamenti; — valutazione delle istruzioni di sicurezza esistenti; — rischio connesso al processo di applicazione utilizzato; — certificazione o prova documentale del completamento della formazione con esito positivo;

destinatari: — manipolazione di miscele all’aperto a temperatura ambiente (compresi tunnel per la produzione di schiuma); — applicazione a spruzzo in cabina ventilata; — applicazione con rullo; — applicazione con pennello; — applicazione per immersione o colata; — trattamento meccanico successivo (ad esempio taglio) di articoli non completamente stagionati che non sono più caldi; — pulitura e rifiuti; — qualsiasi altro uso con un’esposizione simile per via cutanea e/o per inalazione

 C) Formazione avanzata, AGGIUNTIVA, anche on line, (durata 2 ore), riguardante:

— eventuali certificazioni ulteriori necessarie per gli usi specifici previsti; — applicazione a spruzzo al di fuori dell’apposita cabina; — manipolazione all’aperto di formulazioni calde o bollenti (> 45 °C); — certificazione o prova documentale del completamento della formazione con esito positivo.

destinatari: manipolazione di articoli non completamente reagiti (ad esempio, appena reagiti, ancora caldi); — applicazioni per fonderie; — manutenzione e riparazioni per le quali è necessario accedere alle attrezzature; — manipolazione all’aperto di formulazioni calde o bollenti (> 45 °C); — applicazione a spruzzo all’aperto, con ventilazione limitata o esclusivamente naturale (anche in grandi capannoni industriali) e applicazione a spruzzo ad alta pressione (ad esempio schiume, elastomeri); — qualsiasi altro uso con un’esposizione simile per via cutanea e/o per inalazione.

 Sistema sanzionatorio:

DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2009, n. 133 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche. (09G0143)

(GU n. 222 del 24-9-2009) Art. 14.

Violazione degli obblighi derivanti dall’articolo 56 del regolamento in materia di immissione sul mercato e sull’utilizzo di una sostanza destinata ad un determinato uso.

  1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il fabbricante, l’importatore, il rappresentante esclusivo o l’utilizzatore a valle che immette sul mercato o utilizza una sostanza inclusa nell’allegato XIV al di fuori dei casi di cui all’articolo 56 del regolamento, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 40.000 a150.000 euro.

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