LA QUALIFICA PROFESSIONALE FER: FACCIAMO CHIAREZZA

LA QUALIFICA PROFESSIONALE FER: FACCIAMO CHIAREZZA

L’art.15 del D.Lgs. 28/11 (successivamente modificato dal D.L.n.63/2013, convertito nella L. n.90/2013), noto anche come “Decreto Rinnovabili”, ha introdotto un sistema di  QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE per l’attività di installazione e di manutenzione straordinaria di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili (nello specifico: caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, sistemi geotermici a bassa entalpia e pompe di calore).

Tale qualifica professionale è conseguita con il possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui, alternativamente, alle lettere a), b), c) o d) dell’art. 4, comma 1, del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n°37.

SISTEMI DI QUALIFICAZIONE DEGLI INSTALLATORI DI IMPIANTI FER

Nel corso degli anni il D.Lgs. 28/2011 ha subito diverse modifiche che hanno creato un po’ di confusione in merito ai soggetti qualificati per operare su impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile.

Ai sensi dell’art.15, comma 1 del D.Lgs 28/2011, la qualifica professionale per l’attività di installazione e manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, è conseguita con il possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui, alternativamente alle lettere a), b), c) o d) dell’art.4, comma 1 del DM 37/2008.

a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;

a-bis) diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11 aprile 2008, conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali definite dall’allegato A, area 1 – efficienza energetica, al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università’ e della ricerca 7 settembre 2011; (lettera introdotta dall’art.1, comma 50, legge n. 107 del 2015)

b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all’articolo 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d) è di un anno;

c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d) è di due anni;

d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell’operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell’apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all’articolo 1.

CHI SONO I SOGGETTI QUALIFICATI PER OPERARE SUGLI IMPIANTI FER?

Sono già in possesso di idonea qualifica FER coloro che richiedono o hanno conseguito l’abilitazione professionale ai sensi dell’art.4 comma 1 lett a) b) e d) del DM 37/2008, ovvero coloro che sono in possesso di laurea, diploma o esperienza lavorativa.

I soggetti qualificati devono seguire un corso di aggiornamento di 16 ore  di validità triennale, specifico per il settore di appartenenza: pompe di calore, solare termico, biomassa, fotovoltaico.

Non sono soggetti qualificati coloro che a partire dal 1 agosto 2013 abbiano inteso o intendano conseguire la qualifica ai sensi dell’art. 4 comma 1 lett c) del del DM 37/08 ovvero tramite titolo di studio professionale abbinato ad un periodo lavorativo di quattro anni presso imprese del settore.

I soggetti non qualificati devono seguire un corso di formazione di 80 ore specifico per il settore di appartenenza: pompe di calore, solare termico, biomassa, fotovoltaico.

Corso FER: l’aggiornamento è obbligatorio!

Coloro che posseggono la qualifica professionale FER sono obbligati a seguire un corso di aggiornamento FER di 16 ore ogni 3 anni.

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MARTINA BERTOLDO 0412386636 – [email protected]